Art. 6.
(Distretti biologici).

      1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale

 

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e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumono carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse, o comunque mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.
      2. I distretti biologici hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricolo-zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità agricola e naturale, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.
      3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto biologico interregionale.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero, con proprio provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», definisce le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici nonché le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure di coesistenza nelle zone di confine dei distretti biologici e anche all'interno degli stessi.